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Carte d’identità cartacee: nuove indicazioni Ministeriali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno sulla scadenza/validità carte di identità cartacee
Data:
Lunedì, 29 Giugno 2026
Carte d’identità cartacee: nuove indicazioni Ministeriali

Descrizione

E' stato pubblucato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 26/06/2026 il Decreto-Legge n. 108 del 26/06/2026 che all'art' ART. 11 reca:

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  efficacia  del  documento  di   identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica

  1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico  o  privato,  stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di  identita'  in  formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione  delle  parti contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione,  ai  fini  del  predetto rapporto contrattuale.
  2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del  testo  unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more  del  rilascio  della carta d'identita' elettronica,  il  documento  cartaceo  non  scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di  diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  fino  al  31 gennaio 2027.

  1. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del  rilascio  della  carta  di  identita'  elettronica,   puo' rilasciare un documento  d'identita'  provvisorio  di  validita'  non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al  modello  adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione.  All'atto  del  ritiro  della  carta  di   identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
  2. Il  documento  d'identita'  provvisorio  di  cui  al  comma  3, rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559,  e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto  del  Presidente  della Repubblica  6  agosto  1974,  n.  649.  Si   applicano,   in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento  per  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo'  non  essere accettato da alcuni Stati esteri ai  fini  dell'ammissione  nel  loro territorio.
  1. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identita' elettronica con le  modalita' informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo  8,  comma  2,  del decreto-legge    14    dicembre    2018,    n.    135,    convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del  versamento e della riscossione dell'importo previsto.
  2. Restano salve le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  3. Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' previste dal presente  articolo  mediante  l'utilizzo  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.


Per ottenere la CIE il Comune di Calosso effettua il seguente orario di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
Non è necessario prendere un appuntamento mentre è necessario contattare gli uffici preventivamente per ottenere il modulo di pagamento pagoPA relativo al costo di emissione della carta di identità elettronica (euro 22,21).

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 0141/853126 int. 1


A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

29/06/2026 13:48




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