E' stato pubblucato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 26/06/2026 il Decreto-Legge n. 108 del 26/06/2026 che all'art' ART. 11 reca:
Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica
- In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identita' in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
- Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il documento cartaceo non scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
- Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identita' elettronica, puo' rilasciare un documento d'identita' provvisorio di validita' non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
- Il documento d'identita' provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo' non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
- Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identita' elettronica con le modalita' informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
- Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
NOVITA': Durata della CIE per le persone con oltre 70 anni al momento del rilascio
Il decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, all’art. 6, comma 2, prevede che, a decorrere dal 30 luglio 2026, la carta d’identità elettronica, rilasciata alle persone che hanno raggiunto o superato i 70 anni all’atto del suo rilascio, avrà una durata temporale illimitata e continua ad essere comunque documento utilizzabile al fine dell’espatrio. Quelle emesse precedentemente al 30/07/2026 saranno valide oltre i 10 anni in Italia ma non all'estero. L’interessato avrà comunque la facoltà di chiederne il rinnovo alla normale scadenza dei dieci anni al fine del rilascio della "Certification Authority” del Ministero dell'Interno, necessaria per l'identificazione sicura e l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati, garantendo l'identità digitale dell'utente.
La durata illimitata non si applica:
- nei confronti dei cittadini ultrasettantenni richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata del documento è limitata a 3 anni;
- nei confronti di coloro per i quali non è possibile acquisire le impronte digitali, per i quali viene rilasciata un documento con validità non superiore a 12 mesi.
Identità fisica vs Identità digitale. C'è un dettaglio fondamentale da tenere a mente: la durata illimitata riguarda solo la funzione di documento di riconoscimento. Il certificato digitale integrato nella carta (quello che serve per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione) scade dopo 10 anni. Superata questa data, il documento d'identità resta valido a tutti gli effetti per il riconoscimento di persona, ma per continuare a usarlo online infatti sarà necessario rinnovare il certificato digitale.
Per ottenere la CIE il Comune di Calosso effettua il seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
Non è necessario prendere un appuntamento mentre è necessario contattare gli uffici preventivamente per ottenere il modulo di pagamento pagoPA relativo al costo di emissione della carta di identità elettronica (euro 22,21).
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 0141/853126 int. 1